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Sentenza n. 1531 - 24/01/2008 sull'espulsione di immigrati clandestini malati.


Anche i clandestini gravemente malati devono lasciare l'Italia e non hanno alcun appiglio per non ottemperare all'espulsione disposta dal Prefetto: l'unica eccezione è rappresentata dagli interventi improcrastinabili (salvavita).

La sentenza della Corte parte da un ricorso presentato da un cittadino senegalese presente irregolarmente a Cagliari il quale era stato espulso e aveva impugnato il provvedimento prima davanti al Magistrato onorario (che aveva validato l'espulsione) e successivamente davanti ai giudici della Cassazione.

"Sono coperti dalla garanzia della temporanea inespellibilità quegli interventi e solo quelli che, successivamente alla rimozione chirurgica della patologia o alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita siano indispensabili al completamento dei primi o al conseguimento della loro efficacia mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che fuoriescano dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile e urgente".

Così recita uno dei passaggi salienti della sentenza: il cittadino senegalese, che aveva subito un delicatissimo intervento al cuore (una valvuloplastica mitralica) dovrà tornare nel suo paese per fare la terapia di mantenimento.





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