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Sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 28 maggio 2010: non è necessario possedere la carta di soggiorno per poter ottenere l'assegno di invalidità.


La Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 depositata in data 28 maggio 2010, afferma che non è necessario per un cittadino straniero possedere la carta di soggiorno al fine della richiesta dell'assegno di invalidità.

Secondo la Corte "la finalità del trattamento assistenziale è quella di garantire il sostentamento del soggetto, sia esso italiano o straniero, e quindi vincolare la fruizione dell'assegno alla permanenza in Italia di almeno cinque anni rappresenta una discriminazione in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

I giudici della Consulta hanno con la sentenza dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 80, comma 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti l'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 della legge 118/1971.
I giudici della Consulta asseriscono sia ragionevole chiedere ai cittadini stranieri, al fine dell'erogazione dell'assegno di invalidità, un titolo di soggiorno che non abbia carattere episodico e non sia di breve durata.
I giudici della Corte aggiungono però che una volta che il diritto al soggiorno non sia in discussione non si possano chiedere i cinque anni di residenza ovvero la carta di soggiorno per poter fruire del godimento dei diritti fondamentali alla persona, quale l'erogazione dell'assegno di invalidità, diritti riconosciuti a tutti i cittadini.

La Corte Costituzionale ripercorre nella sentenza i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di invalidità quali riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore a due terzi, impossibilità di essere collocati al lavoro, condizioni economiche disagiate, giungendo di conseguenza a riconoscere che si tratta di "un'erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive bensì a fornire un minimo sostentamento che sia atto a garantire la sopravvivenza".
Un istituto quindi "che si iscrive nei limiti e per le finalità essenziali che vengono additate come parametro ineludibile di eguaglianza di trattamento tra cittadini U.E. e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato".





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