Dall'Unione Europea arriva uno stop al rincaro del costo del rilascio dei permessi di soggiorno a cittadini/e di paesi terzi con cui l'Unione Europea ha stipulato accordi di associazione.
In tal caso i paesi membri della Comunità Europea non possono richiedere il pagamento di contributi per il rilascio o il rinnovo di titoli di soggiorno più cari rispetto a quelli richiesti per il rinnovo o rilascio titolo di soggiorno per cittadini/e comunitari/e.
La sentenza della Corte di Giustizia interpreta alcune disposizioni dell'accordo di associazione tra la Comunità Europea e la Turchia, ma avrà effetto in molti stati membri, inclusa l'Italia che, con la legge 15 luglio 2009 n. 64 (il cosiddetto "Pacchetto sicurezza"), ha stabilito che il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno a cittadini stranieri non comunitari sia condizionato ad un contributo (ancora da determinare, compreso tra gli ottanta ed i duecento euro).
La pronuncia della Corte, oltre ad interessare i cittadini turchi (quasi tre milioni legalmente soggiornanti sul territorio dell'Unione Europea), avrà conseguenze sui cittadini stranieri provenienti da tutti gli stati terzi con cui la Comunità Europea ha siglato accordi di associazione, come quelli nell'area mediterranea (per esempio la Tunisia) e accordi di partenariato (ad esempio la Russia), in presenza di norme analoghe a quelle contenute nell'accordo con la Turchia.
Il caso giunto all'esame della Corte di Giustizia riguardava la controversia tra un cittadino turco ed il Ministro dell'Immigrazione olandese poiché, con le norme introdotte nell'anno 2002, le autorità olandesi avevano subordinato il rinnovo del permesso di soggiorno al pagamento di diritti pari a 169 euro.
Poiché il richiedente non aveva provveduto al versamento, le autorità olandesi non avevano esaminato la richiesta.
Dopo un iter di ricorsi in tribunale, il Consiglio di Stato olandese aveva chiesto l'intervento dei giudici comunitari.
La Corte di Giustizia ha esaminato l'accordo di associazione tra Comunità Europea e Turchia (decisione n. 1/80) che ha introdotto la cosiddetta clausola di Standstill che impedisce agli stati membri di inserire nel proprio ordinamento misure interne più restrittive rispetto a quelle già applicabili al momento dell'entrata in vigore della decisione per coloro che hanno la cittadinanza del paese che ha stipulato l'accordo.
È quindi fatto divieto, ai paesi partner comunitari di introdurre nuove restrizioni alla libertà di circolazione "incluse quelle che riguardano le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio", a danno dei cittadini turchi che intendono avvalersi delle libertà economiche coperte dall'accordo.
La sentenza della Corte prevede quindi che il rilascio di un permesso di soggiorno o la proroga della sua validità possano essere subordinati al pagamento di diritti, solo nel caso in cui i cittadini turchi non si trovino in una situazione più sfavorevole rispetto a quella dei cittadini comunitari.
La conseguenza quindi ha valenza sulle norme interne: vanno abrogate quelle che prevedano importi sproporzionati per il rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno a danno di cittadini di Paesi terzi tutelati dall'accordo di associazione.
La decisione avrà conseguenze anche sulla legge italiana che non differenzia tra cittadini non comunitari, ovvero non indica come esenti dal pagamento dei diritti maggiori quei cittadini provenienti dai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di associazione simile a quello stipulato con la Turchia.
Il legislatore nazionale dovrà intervenire e modificare il quadro normativo, equiparando i cittadini terzi protetti da accordi di associazione ai cittadini comunitari.
In attesa di modifiche legislative il giudice nazionale sarà tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce del diritto comunitario e non dovrà quindi applicare la norma interna.
Si dovrebbe tenere conto anche del fatto che la maggior parte delle norme contenute nell'accordo di associazione sono direttamente applicabili e, in caso di mancata attuazione, la Commissione europea potrebbe decidere di applicare una procedura di infrazione alle norme del diritto comunitario.