Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 gennaio 2007 su istanza di interpello avanzata dall'Associazione Artigianato senese - attività di cittadini/e extracomunitari/e richiedenti asilo.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su istanza dell'Associazione Artigianato Senese formulata al fine di sapere se, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 140/2005, i/le cittadini/e non comunitari/e ai/alle quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (rilasciato ai sensi dell'ex art. 11, comma 1, lettera a), del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione 286/98) possano essere assunti/e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (part-time,full-time, a tempo determinato, contratti per formazione ed inserimento lavoro con le annesse agevolazioni contributive), vista la disposizione in merito dello stesso D.lgs n. 140/2005.
Il decreto dispone che: "qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento".
In virtù di tale disposizione, lo/la straniero/a richiedente asilo al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo, non può, per i primi sei mesi dalla data del rilascio di detto permesso, svolgere alcuna attività lavorativa.
La norma del decreto legislativo 140/2005 però specifica che, se la decisione degli organi competenti non venga adottata entro sei mesi, e tale ritardo non sia attribuibile al/alla richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo venga prorogato per sei mesi e consenta quindi di lavorare fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato/a.
La circolare spiega come, essendo stato adoperato il termine "attività lavorativa", non sussista alcun limite all'assunzione dello/della straniero/a in oggetto (che sia in possesso del permesso di soggiorno per richiesta asilo rinnovato per altri sei mesi) di essere assunto/a con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Non si possono quindi rilevare limiti nemmeno per contratti di lavoro part-time o contratti aventi specifici contenuti formativi quali l'apprendistato o il contratto di inserimento.
In tutti i casi su elencati, nel caso venisse riconosciuto lo status di rifugiato/a, il relativo permesso di soggiorno consentirà la continuazione del rapporto di lavoro, in caso contrario il datore di lavoro potrà recedere dal contratto.