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Ricongiungimenti familiari: chiarimenti dal Ministero dell'Interno .


Determinazione del reddito del/della richiedente:
si precisa che, per quanto riguarda la determinazione del reddito del/della richiedente il ricongiungimento familiare, si deve tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.

Documentazione attestante la condizione di "a carico":
nel caso di ricongiungimento per figli maggiorenni invalidi al 100% e nel caso di ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni con figli inabili al lavoro che non possano mantenerli nel paese di origine, la condizione di "a carico" viene valutata dall'autorità consolare italiana del paese di provenienza, previo accertamento delle condizioni di salute (in entrambi i casi).
Nel caso di ricongiungimento di genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine, è sufficiente presentare un'autocertificazione in cui si attesti che i genitori dipendano economicamente dal/dalla richiedente il ricongiungimento.

Assenso del coniuge in caso di ricongiungimento di figlio/figlia minore:
l'atto di assenso del genitore residente all'estero deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio Visti della rappresentanza consolare italiana "che ne accerta, pertanto, autenticità e validità".





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