Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende sanitarie


Informa Stranieri e Nomadi




Comune di Torino > Informa Stranieri e Nomadi > L'archivio delle news  



"Richiedenti asilo: Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 140.


Il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140, riguardante l'"Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri", le cui norme sono entrate in vigore il 20 ottobre 2005, recepisce nell'ordinamento nazionale la normativa europea relativa all'accoglienza dei richiedenti lo status di rifugiato.

Le novità più importanti del Decreto riguardano l'articolo 11, che regolamenta l'accesso al lavoro e alla formazione professionale.

Con la vecchia normativa i richiedenti asilo non potevano lavorare fino a che non fosse loro riconosciuto lo status di rifugiato.
Tal status poteva però arrivare dopo periodi molto lunghi dalla presentazione della domanda, fino a qualche anno di distanza.

Adesso, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo senza che sia intervenuta alcuna decisione, il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato in un nuovo permesso per richiesta asilo per sei mesi: tale permesso darà la possibilità di lavorare fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
Il nuovo permesso porterà la dicitura. "Richiesta asilo - consente di svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 140/05".

Questo permesso non potrà essere convertito in un permesso per motivi di lavoro.

Non vi sarà invece possibilità di lavorare se il ritardo nell'esame della domanda è ascrivibile al richiedente asilo, ad esempio perché ha presentato documenti falsi, oppure si è rifiutato di fornire informazioni in merito all'accertamento della sua identità o nazionalità oppure non si è presentato all'audizione per l'esame della domanda.

Anche svolgendo un'attività lavorativa il richiedente asilo potrà usufruire dell'accoglienza nei centri messi a disposizione dagli Enti Locali, versando a tal fine un contributo stabilito dal gestore sia sulla base del reddito percepito da lavoro sia sul costo del servizio d'accoglienza stesso.

Testo del Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140





Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina