Unione Europea: adottato piano d'azione comune per la protezione dei minori stranieri non accompagnati
Il 6 maggio 2010 è stato adottato un piano d'azione UE per la protezione dei minori stranieri non accompagnati improntato su tre linee guida: prevenzione della tratta e della migrazione a rischio, accoglienza e garanzie procedurali nei paesi membri, ricerca di soluzioni durature.
Secondo i dati Eurostat nel 2009 10.960 minori non accompagnati hanno presentato domanda di asilo politico in 22 stati membri con un aumento del 13% rispetto alle 9.695 domande inoltrate nel 2008.
I giovani immigrati che arrivano soli nei paesi dell'Unione Europea fuggono in genere da guerre e conflitti, povertà e catastrofi naturali, discriminazioni e persecuzioni. Altri minori sono vittime della tratta di esseri umani.
Il nuovo piano comune della Commissione prevede che gli Stati europei, nell'arco di un periodo di sei mesi, provvedano a rintracciare le famiglie dei minori che arrivano nell'Unione Europea e seguano il loro reinserimento nel paese di origine o trovino soluzioni alternative, se ciò rientri nell'interesse preminente del minore, riconoscendo eventualmente la protezione internazionale o realizzando programmi di reinsediamento nell'Unione Europea.
Il piano si basa su dieci principi:
- Il minore deve essere innanzitutto considerato tale. L'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione preponderante per ogni atto concernente i minori non accompagnati;
- il minore deve essere trattato conformemente alle norme ed ai principi dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo;
- bisogna compiere ogni possibile sforzo per creare un contesto che consenta al minore di crescere nel suo paese di origine con buone prospettive di sviluppo personale e vita dignitosa;
- il minore va protetto dai trafficanti di esseri umani e dai gruppi criminali, come pure da altre forme di violenza e sfruttamento;
- non bisogna risparmiare sforzi per rintracciare la famiglia del minore ai fini del ricongiungimento, purchè ciò sia nell'interesse superiore del minore stesso;
- visto che il minore non accompagnato è individuato alla frontiera esterna o in uno Stato membro, fino a quando non si trovi una soluzione duratura devono applicarsi misure di sorveglianza e di accoglienza e garanzie procedurali specifiche. E' essenziale nominare un tutore o un rappresentante legale;
- la decisione sul futuro di ciascun minore va presa quanto più rapidamente, preferibilmente entro sei mesi;
- il minore non accompagnato dovrebbe essere sempre accolto in strutture adeguate e trattato in modo del tutto compatibile con il suo interesse superiore. Il trattenimento, pur giustificato in casi eccezionali, deve costituire l'ultima risorsa a cui ricorrere soltanto per il più breve tempo possibile e considerando preminente l'interesse superiore del minore;
- le soluzioni durature vanno trovate sulla base della valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. Si può trattare del rimpatrio nel paese di origine dove occorrerà garantire il reinserimento; del riconoscimento dello status di protezione internazionale o di altro status giuridico che consenta al minore di integrarsi nello stato membro di residenza; del reinsediamento nell'Unione Europea;
- tutte le parti interessate – istituzioni UE, Stati membri, paesi di origine e transito, organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile – dovrebbero unire le proprie forze e raddoppiare gli sforzi per affrontare il problema dei minori non accompagnati e garantire la tutela del loro interesse superiore.