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Rinnovi dei permessi di soggiorno per motivi di studio universitario: è possibile iscriversi ad un corso di laurea diverso da quello per il quale si è ottenuto il visto ed altre importanti novità.


Con telegramma inviato il 21 febbraio 2008 a tutte le Questure d'Italia, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza ha precisato i casi in cui è possibile concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154, attuativo della direttiva 2004/114/CE relativa alle "condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivo di studio, scambio alunni, tirocinio non retribuito e volontariato", entrato in vigore il due ottobre 2007, apporta delle variazioni al T.U. 286798 e successive modifiche.

L'art. 1 comma 1 lettera A) introduce il nuovo art. 27 BIS - Ingresso e soggiorno per volontariato, che prevede che il contingente dei cittadini stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato debba essere determinato, entro il 30 giugno di ogni anno, dal Ministero della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri. L'ingresso è in tal caso consentito a cittadini/e stranieri/e di età compresa tra i venti ed i trenta anni, sulla base del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione territorialmente competente in seguito a richiesta presentata dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato. Non essendo ancora stato adottato lo specifico visto per "volontariato" e nell'attesa che ciò avvenga, in questi casi verrà rilasciato il visto per "Missione/V" sulla base delle richieste pervenute tramite l'Agenzia Nazionale Giovani. Il relativo permesso di soggiorno non sarà valido per il calcolo dei cinque anni di soggiorno regolare richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

È stata anche espressamente prevista la modifica dell'art. 39 lettera B) comma 3, in quanto ora uno studente può rinnovare il permesso di soggiorno anche per iscrizione ad altro corso di laurea diverso da quello per il quale ha chiesto il visto di ingresso per studio in Italia. Il rinnovo è previsto per l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quello per il quale si è chiesto il visto di ingresso ma non per corsi privati. Sono state comunque individuate delle modalità applicative di tale modifica in accordo con il Ministero dell'Università e della ricerca:

In tutti i casi sopraelencati gli studenti dovranno chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno trenta giorni prima della scadenza.

Qualora gli studenti non avessero ottenuto per quel termine il perfezionamento della pratica di iscrizione e fossero stati iscritti con riserva, possono accludere la documentazione attestante l'iscrizione provvisoria, fermo restando l'obbligo di esibire poi quella comprovante l'effettiva iscrizione.

L'art. 39 del T.U. 286/98 è stato ulteriormente integrato con i commi 4-BIS e 4-TER: queste disposizioni stabiliscono che il/la cittadino/a straniero/a già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da un altro stato facente parte dell'Unione Europea, al fine della frequenza di un corso universitario o di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia in esenzione dall'obbligo di visto, anche per soggiorni superiori a tre mesi. Tale disposizione si applicherà agli studenti stranieri che provengano da paesi dell'Unione Europea che abbiano totalmente aderito al trattato di Schengen (nel caso quindi di studenti provenienti da paesi non di area Schengen rimane l'obbligo di visto e di successivo rilascio di permesso di soggiorno).

È stato inserito inoltre l'art. 39 bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale) che ha determinato delle ipotesi distinte per l'ingresso di cittadini/e stranieri/e per motivi di studio:





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