Con l'ordinanza n. 285/2009, la Corte Costituzionale estende a tutti/e i/le minori stranieri/e regolarmente soggiornanti l'indennità di frequenza prevista dalla legge 11/10/1990 n. 289.
Tale indennità è erogata ai minori che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
In questa sentenza la Corte Costituzionale riafferma i principi già enunciati nelle precedenti sentenze, ovvero la n. 306/2008 e la n. 11/2009, nelle quali si affermava che le prestazioni assistenziali che presuppongano gravi infermità mirano a realizzare il diritto alla salute quale diritto umano fondamentale.
Di conseguenza, la subordinazione dell'attribuzione di tali prestazioni a requisiti di soggiorno che richiedano per il rilascio il reddito previsto per l'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo verrebbe ad introdurre discriminazioni incompatibili con le norme costituzionali ed internazionali (Convenzione di New York del 2006 ratificata dal Governo italiano e divenuta legge) inerenti il sistema internazionale di tutela dei diritti umani fondamentali, patrimonio di tutti cittadini anche quindi dei cittadini stranieri.
L'indennità di frequenza è incompatibile ad altre indennità come ad esempio quella di accompagnamento prevista dalla legge 406/1998: in tal caso i/le minori interessati/e possono optare per il trattamento economico a loro più favorevole.