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Sentenza della Corte di Cassazione: l'illegittimità del rapporto di lavoro del cittadino straniero irregolare non esclude l'obbligo contributivo del datore di lavoro.


La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010 ha respinto un ricorso presentato da un datore di lavoro che aveva assunto alcuni cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti.

Il datore di lavoro, a seguito di controllo ispettivo, aveva ricevuto dall'I.N.P.S. la richiesta di pagamento dei relativi contributi previdenziali e delle sanzioni.
La Corte di Cassazione ha respinto gli argomenti della difesa, secondo la quale il versamento dei contributi non poteva sussistere in relazione a rapporti illeciti di lavoro, ribadendo che l'illegittimità del rapporto di lavoro con il cittadino straniero non esclude l'obbligo retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro.

Il fine è quello di garantire la razionalità del sistema che altrimenti vedrebbe alterate le regole del mercato del lavoro e della concorrenza, avvantaggiando i datori di lavoro che dovessero violare la normativa sull'immigrazione assumendo lavoratori in nero.





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