Nuove norme su carta di soggiorno e ricongiungimenti familiari.
Decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5. Attuazione della direttiva 2003786/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le nuove norme sui ricongiungimenti familiari e sulla carta di soggiorno. (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007)
Le nuove norme sono entrate in vigore il 15 febbraio 2007.
Le novità salienti riguardano:
- Ricongiungimenti familiari: il/la cittadino/a straniero/a non dovrà più dimostrare che il/la figlio/a minore residente nel paese d'origine sia a carico.
Altra novità importante concerne il ricongiungimento dei genitori: basterà dimostrare che i genitori sono a proprio carico per poterli ricongiungere (quindi non sarà più in vigore la norma introdotta dalla legge Bossi Fini che prevedeva il ricongiungimento solo per i genitori che non abbiano figli residenti nel proprio paese di origine o ultrasessantacinquenni con figli totalmente inabili al lavoro).
I documenti che attestano tutti i rapporti di parentela andranno presentati solo alla Rappresentanza Diplomatica italiana del paese di provenienza e non più allo Sportello Unico. Questa procedura dovrebbe abbreviare i tempi di ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico.
Anche per quanto concerne i certificati di idoneità abitativa vengono introdotte norme più flessibili: l'alloggio dovrà rispettare i parametri A.S.L. per l'abitabilità, indipendentemente dal metraggio richiesto dalle leggi regionali.
Viene anche ad essere modificato l'art. 31 del Testo Unico dove è previsto un permesso di soggiorno per i genitori che devono essere presenti sul territorio nazionale per le gravi condizioni o fisiche o psichiche del figlio minore: finora questo tipo di permesso di soggiorno non consentiva di lavorare, con le nuove norme invece il genitore potrà lavorare per il periodo in cui deve essere presente sul territorio nazionale.
Per il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno a chi ha chiesto lo stesso per motivi familiari (ricongiungimento familiare) non sarà sufficiente la mancanza dei requisiti (reddito, alloggio ecc.) ma andranno considerati i vincoli familiari, la durata del soggiorno sul territorio nazionale e i legami con il Paese di origine.
D'altro canto, la domanda di ricongiungimento potrà essere ricusata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
- Ricongiungimento familiare dei/delle rifugiati/e: il procedimento è il medesimo previsto per le altre categorie di permesso di soggiorno ma i/le cittadini/e in possesso dello status di rifugiati/e non dovranno dimostrare la disponibilità di un alloggio né i requisiti economici previsti negli altri casi.
- Carta di soggiorno: il decreto recepisce una direttiva europea (2003/109/CE) dedicata allo status dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Secondo le indicazioni dell'Unione Europea, i cittadini e le cittadine extracomunitari/e che soggiornano regolarmente in un Paese membro dell'Unione da almeno cinque anni possono chiedere lo status di soggiornanti di lungo periodo, venendo per molti versi equiparati ai/alle cittadini/e degli altri stati U.E.
Tra i benefici principali ci sono il rilascio di un permesso CE di lungo periodo (l'attuale carta di soggiorno, per la richiesta della quale ci vorranno quindi cinque anni di soggiorno e non più sei) e la possibilità di lavorare in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea che hanno recepito/recepiranno la direttiva europea.