Il giudice del lavoro del tribunale di Montepulciano, con sentenza n. 27/2010 del 22/12/2010 ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore straniero disabile (affetto da una grave forma di autismo) cui l'INPS ed il Comune di Siena avevano negato l'erogazione dell'indennità di frequenza perché non in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L'indennità di frequenza è una prestazione assistenziale prevista dall'art. 1 della legge n. 289/90 volta a favorire l'integrazione scolastica dei minori cui è stata riconosciuta l'invalidità civile.
Il giudice di Montepulciano ha affermato che l'art. 80 comma 19 della legge 388 del 2000 che ha stabilito il requisito del possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per l'accesso del cittadino straniero non comunitario all'assegno sociale ed alle prestazioni sociali che costituiscono forme di diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente, non doveva essere applicato in seguito a quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con le precedenti pronunce n. 306 del 30.07.2008 e n. 11 del 14.1.2009 che avevano riconosciuto l'illegittimità del requisito del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla condizione di invalidità civile.
A tali pronunce ha fatto seguito l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 285 del 2.12.2009 che ha esteso espressamente all'indennità di frequenza i rilievi già svolti in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 89 comma 19 della legge 388/2000, rilevando come con la ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non possano ritenersi giustificabili disparità di trattamento nell'accesso a benefici assistenziali, rivolti in particolari ai minori, fondati sul criterio della nazionalità di appartenenza.
A seguito di tale pronuncia della Corte Costituzionale, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 27/11/2009 ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili all'indennità di frequenza non può essere subordinato alla titolarità del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, poiché tale requisito impedirebbe concretamente la fruizione della prestazione e quindi il godimento di un diritto fondamentale.
Il giudice di Montepulciano ha dunque ordinato all'INPS di corrispondere ai ricorrenti l'indennità di frequenza dal mese successivo alla data della domanda proposta in via amministrativa e ha condannato l'INPS ed il Comune di Siena al pagamento delle spese legali.