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"Matrimonio: accertamento della convivenza".


La celebrazione del matrimonio consente al/alla cittadino/a straniero/a coniugato/a con cittadino/a italiano/a di rimanere in Italia.

Il cittadino straniero coniugato con cittadino italiano è inespellibile (art. 19 T.U.) e ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 28 del decreto di attuazione).

L'art. 30 del T.U. chiarisce però che il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere revocato nel caso in cui si accerti che dopo il matrimonio non si sia verificata alcuna convivenza.

Una nota del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2006 chiarisce però che, in caso il/la cittadino/a straniero/a rinnovi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non per motivi familiari, la Questura non è tenuta ad accertare la convivenza, che deve essere quindi appurata solo in caso il permesso di soggiorno venga rinnovato per motivi familiari.





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