Nel caso un/una cittadino/a comunitario/a che lavori in Italia si ammali nel proprio paese di origine, non ha l'obbligo di tradurre in lingua italiana il certificato medico, documento in base al quale l'I.N.P.S deve corrispondere l'indennità economica.
La precisazione arriva dall'I.N.P.S con messaggio n. 28978/2007. La parità di trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di impiego: in conseguenza di tale assunto i lavoratori comunitari sono considerati alla stregua dei lavoratori nazionali.
Ne deriva anche la mancanza dell'obbligo di traduzione del certificato medico, nel caso di malattia nel proprio paese di origine (certificato che deve essere ovviamente prodotto nei termini previsti): la traduzione sarà onere dell'I.N.P.S.
Pertanto, nel caso pervengano certificati in lingua originale, dovranno essere spediti dagli uffici I.N.P.S per la traduzione ai competenti uffici regionali (struttura studio e ricerca per lo sviluppo attività convenzioni internazionali).
La nota rammenta anche che nel caso l'assicurato avente diritto all'indennità di malattia si ammali in uno stato comunitario, è obbligato a presentare all'istituzione estera competente, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, l'idonea certificazione di malattia (come stabilito dagli artt. 18 e 24 Reg. Cee n. 574/1972) e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia (ovvero il documento che ha sostituito l'E111).
L'istituzione estera ricevente il certificato provvederà in seguito a trasmettere all'I.N.P.S la documentazione medica acquisita, compresi i controlli eventualmente effettuati.