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Legge 15 luglio 2009 n. 64 chiarisce il reato di locazione a cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.


Affinché si configuri tale reato in capo al proprietario, la condizione è che la situazione di irregolarità dell'inquilino sussistesse al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

Il recente pacchetto sicurezza chiarisce una norma stabilita in precedenza, la quale era stata formulata in maniera imperfetta, non specificando quando sussistesse reato per ciò che concerne l'affitto o cessione del proprio alloggio a cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio.

Il problema frequente che si era presentato fino al chiarimento del Pacchetto Sicurezza, e che aveva dato luogo ad interpretazioni incoerenti da parte dei Giudici, era stato quello del rapporto tra durata dei permessi di soggiorno e durata dei contratti di locazione.
Il permesso di soggiorno ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile, ma nel caso di stipula di un contratto di locazione di durata maggiore di due anni ed un eventuale rigetto del rinnovo, si presentava una lacuna di interpretazione dovuta alla mancanza di chiarezza.

Ora è esplicitato che, al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, vada verificata la condizione della regolarità del titolo di soggiorno dell'inquilino straniero non comunitario.

La nuova formulazione della norma chiarisce ora che con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni sarà punito "chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula del contratto o del rinnovo del contratto di locazione".
Qualora quindi il cittadino straniero sia provvisto di regolare titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, eventuali revoche o mancati rinnovi di tale titolo in corso di locazione non determinano nel proprietario alcuna responsabilità.





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