La circolare n. 42 del 17/11/2006 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, stabilisce che i cittadini e le cittadine extracomunitari/e che non siano mai stati/e iscritti/e ai registri della popolazione residente, ovvero cancellati/e dagli stessi per irreperibilità, possano procedere all'iscrizione anagrafica a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del titolo di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta che attesti la presentazione della richiesta di rinnovo.
La circolare ministeriale riprende la Direttiva Amato del 5 agosto 2006, nella quale venivano emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".
In basi a tali direttive, il/la cittadino/a straniero/a in possesso della ricevuta attestante il rinnovo del proprio titolo di soggiorno, continua a permanere sul territorio nazionale con piena titolarità di diritti e quindi può godere degli stessi.
Di conseguenza, i Comuni che procederanno all'iscrizione anagrafica dei/delle cittadini/e in possesso della ricevuta di rinnovo del titolo di soggiorno, effettueranno la comunicazione alle Questure competenti evidenziando che si tratta di iscrizione ai sensi della Direttiva del 5 agosto 2006.