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Circolare INPS n.9 del 22/01/2010: titolari dello status di rifugiato politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni.


Sono stati formulati dei quesiti in merito alla possibilità da parte del cittadino o della cittadina straniero/a in possesso dello status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria di richiedere l'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni sulla base dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 251/07 emanato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, la quale prevede per i titolari di tale status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

L'INPS aveva previsto con circolare n. 62 del 2004 che tale istituto non spettasse ai cittadini stranieri titolari di status di rifugiato poiché non rientrava nelle "assicurazioni sociali" per le quali, ai sensi dell'articolo 24 lettera b della Convenzione sullo status dei rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini.

Si ricorda inoltre che la normativa di riferimento adotta un criterio restrittivo per individuare i beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, prevedendo espressamente (art. 65, legge 448/98, comma due D.M. n. 452/2000) tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti sul territorio dello Stato.

Successivamente è intervenuto l'art. 27 citato che prevede che "I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

A seguito della differente formulazione della norma rispetto alla Convenzione, l'INPS, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche sulla Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno, comunica che è possibile fornire un'interpretazione estensiva dell'art. 27 del Decreto Legislativo 251/07, tale da comprendere la prestazione in esame a favore dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Pertanto i Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, considerandosi superata la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.





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