In risposta a taluni quesiti formulati da alcune sedi si chiarisce che il diritto del lavoratore cittadino comunitario alle prestazioni di disoccupazione è riconosciuto indipendentemente dall'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n. 223 e dall'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30.
Tali norme hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea sanciti dal regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del relativo Regolamento CE di applicazione n. 987/2009 del 16 settembre 2009.