Tale indennità spetta al lavoratore che non avendo maturato il requisito dei 52 contributi settimanali (52 settimane di lavoro) negli ultimi 2 anni, possa dimostrare di aver svolto uno o più rapporti di lavoro subordinato per un totale pari o superiore a 78 giorni di calendario (sono comprese nel calcolo anche le festività e le giornate di assenza indennizzate) nell'anno solare precedente.
L'indennità spetta:
Per ottenerla occorre presentare domanda all'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disoccupazione.
Alla domanda devono essere allegati:
La modulistica comprendente il modulo di domanda (DS21) e quello per la dichiarazione (DL 86/88bis) può essere richiesta all'INPS o si può scaricare dal sito dell'Istituto www.inps.it nell'apposita sezione "moduli".
L'indennità non spetta ai lavoratori non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di "lavoro stagionale".