L'articolo uno c.19 della legge n. 94 del 2009 prevede una modifica al Testo Unico sull'Immigrazione, art. 29, per ciò che concerne i ricongiungimenti familiari.
La novità introdotta riguarda i requisiti della disponibilità di un alloggio idoneo ai fini della richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Prima dell'entrata della legge 94/2009 (così detto “pacchetto sicurezza”), l'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione prevedeva che il cittadino straniero non comunitario dovesse dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo per la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
L'idoneità dell'alloggio avrebbe dovuto essere verificata in relazione ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
La prassi adottata prevedeva il rilascio del certificato di idoneità abitativa a cura dell'ufficio comunale competente oppure dalla A.S.L.
La modifica all'art. 29 del T.U. prevede invece che si dimostri la disponibilità di un alloggio “conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.
I requisiti igienico sanitari devono essere sempre verificati in caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, mentre invece possono essere verificati in caso di richiesta di iscrizione anagrafica.
Quindi la certificazione comunale deve contenere sia i requisiti igienico-sanitari che l'idoneità abitativa.
Nel testo della legge 94/2009 è assente l'indicazione dei requisiti cui dovrebbe corrispondere il rilascio del certificato di idoneità abitativa, in assenza dei parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
In data 19/11/2009 è stata emanata una circolare dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in cui si fa riferimento alle segnalazioni degli Sportelli Unici sull'Immigrazione in merito alle differenti interpretazioni delle Amministrazioni Comunali della modifica della legge 94/2009 all'art. 29 del T.U. sull'Immigrazione in materia di rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa in caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il Ministero dell'Interno in questa circolare (sentito il parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) chiarisce che, con lo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, i Comuni possono fare riferimento alla normativa del Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tale riferimento, recita la circolare, risulterebbe anche coerente con la Direttiva dell'Unione Europea, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, al fine di ottenere l'autorizzazione per il ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore: di conseguenza si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza e su tutto il territorio nazionale.