Per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica dei cittadini e delle cittadine non comunitari/e da effettuarsi presso il proprio comune di residenza, non sarà più possibile presentare la traduzione giurata eseguita in Italia ma sarà necessario presentare i certificati tradotti e legalizzati dai consolati italiani con sede nei paesi di provenienza.
Il Ministero dell'Interno, in risposta ad un'interrogazione parlamentare in merito all'interpretazione restrittiva dell'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 445/2000 da parte del Comune di Pordenone, ha avvalorato l'interpretazione più rigida estendendola a tutte le anagrafi del territorio italiano.