La circolare Inps n. 41 del 3 aprile 2008 comunica quindi l'esonero dagli obblighi previdenziali per questa tipologia di lavoratori: l'esonero scatterà dalla data di presentazione della domanda dello stesso.
I datori di lavoro dovranno tuttavia continuare a versare i contributi fino all'emanazione del decreto interministeriale di esonero.
Gli oneri versati verranno rimborsati in seguito alla presentazione di idonea certificazione.
Tale certificazione, finalizzata al rimborso della contribuzione versata in Italia e presentata dai datori di lavoro, deve presentare una certificazione proveniente dall'ente assicuratore estero che attesti l'adempimento nel Paese di provenienza del lavoratore interessato del versamento a suo favore dei contributi per i quali è richiesto l'esonero in Italia.
L'ottica è quella del principio di territorialità, le cui eccezioni sono stabilite dall'articolo 3, comma 8, della legge 398/1987, che prevede che il Ministero del Lavoro possa decretare l'esonero dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, per quelle imprese straniere operanti in Italia il cui paese di provenienza conceda analogo esonero alle imprese italiane operanti sul suo territorio (esonero che riguarda appunto i dipendenti italiani che lavorano nelle imprese italiane in quei paesi).