Per ciò che concerne i cittadini stranieri comunitari e non comunitari, le misure salienti del decreto sono le seguenti:
Art 1: modifiche al Codice Penale
L'art. 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente: "art. 235: espulsione ed allontanamento del cittadino straniero dallo Stato: il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'U.E, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni".
L'art. 312 del Codice Penale è sostituito dal seguente: "art. 312, espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino appartenente ad uno degli Stati dell'U.E., oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino U.E. sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni"
Dopo il numero 11 dell'art. 61 del codice penale è inserito il seguente: "11 bis): se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale".