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Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende sanitarie


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Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge il 6 agosto 2008 con Legge n. 133: artt. 11, 20,37 concernenti la posizione giuridica dei cittadini immigrati rispetto a "casa ed infrastrutture", materia contributiva, certificazioni e prestazioni sanitarie.


Articolo 11, comma 2, lettera G

Premesso che l’art. 11 tratta del piano nazionale di edilizia abitativa, rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:



Articolo 11 , comma 13

Ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per i cittadini immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione

Articolo 20, comma 10

Dal primo gennaio 2009 l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 può essere corrisposto agli aventi diritto solo a patto che essi abbiano soggiornato regolarmente, in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio nazionale (questa variante ovviamente riguarderà soprattutto i cittadini stranieri).

Si elencano di seguito i requisiti già richiesti per poter usufruire dell’assegno sociale: le modifiche riguardano i dieci anni di soggiorno regolare per i cittadini stranieri non comunitari ma anche l’abrogazione per quanto riguarda il punto 4, concernente i cittadini appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati agli italiani per ciò che concerne il fatto che debbano aver svolto comunque attività lavorativa in Italia per percepire l’assegno. Finora si applicava la norma "più favorevole" prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione 286/98, ora, come statuito dall’art. 37 della manovra economico finanziaria ovvero decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge n. 133 6/08/2008, ai cittadini comunitari si applicano le norme del diritto comunitario senza estensione alle norme più favorevoli previste dal Testo Unico sull’immigrazione.

L’assegno sociale, non reversibile ai superstiti, è previsto per i cittadini italiani a queste condizioni:

  1. residenza effettiva in Italia (il trasferimento della residenza in altro paese comporta la perdita dell’assegno);
  2. compimento del 65° anno di età sia per gli uomini sia per le donne;
  3. mancanza di redditi personali o del coniuge o possesso di reddito inferiore ai limiti fissati dalla legge;
  4. sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della concessione dell’assegno sociale: i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia, i cittadini dei paesi appartenenti all’Unione Europea che abbiano svolto in Italia attività lavorativa dipendente o autonoma e che risiedano in Italia. il coniuge ed i figli a carico di cittadini comunitari che abbiano svolto attività lavorativa dipendente o autonoma residenti in Italia;
  5. i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena;
  6. i rifugiati politici che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status da parte dell’apposita Commissione preposta;
  7. i cittadini svedesi residenti in Italia da almeno cinque anni precedenti la domanda della pensione;
  8. i cittadini non comunitari in possesso di carta di soggiorno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in quanto equiparati ai cittadini italiani (articolo 30 legge 40/98, come modificato a partire dal primo gennaio 2001 dall’articolo 80, comma 19, della legge 388/2000). Dal primo gennaio 2009 verrà aggiunto il requisito dei dieci anni di regolare soggiorno in via continuativa sul territorio italiano;

Il reddito considerato per la concessione dell’assegno sociale è formato dall’ammontare dei redditi personali e coniugali, conseguibili nell’anno solare di decorrenza dell’assegno sociale.

Articolo 37, comma 2

Il comma 2 dell’articolo 1 del Testo Unico sull’immigrazione 286/98 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 2) Il presente testo unico non si applica agli Stati membri dell’Unione Europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario.

Commento
: alcune previsioni del Testo Unico, come quello riguardante l’istituzione dei centri I.S.I e quindi la tutela sanitaria dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio non si applicherà più come "norma più favorevole" per i cittadini comunitari, che non potranno quindi più usufruire di tali strutture ma dovranno iscriversi all’anagrafe entro tre mesi ed essere "regolari" per poter ottenere l’assistenza sanitaria erogata dal Servizio Sanitario Nazionale e non pagarsi per intero le prestazioni.





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