Ricongiungimento familiare: Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 che introduce modifiche al ricongiungimento familiare dei cittadini e delle cittadine non comunitari/e. Il decreto entrerà in vigore il 5 novembre 2008.
Il decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 160 introduce modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 in tema di ricongiungimento familiare.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre ed entrerà in vigore il 5 novembre prossimo.
Le nuove regole sono:
- sarà possibile il ricongiungimento familiare con il coniuge solo se avrà compiuto 18 anni.
- Per i figli maggiorenni in condizioni di invalidità totale che precluda loro qualsiasi attività lavorativa saranno più severi gli accertamenti in merito alla loro totale incapacità di procurarsi mezzi di sussistenza.
- Per i genitori a carico, il ricongiungimento sarà possibile solo se non vi siano altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza oppure, nel caso di genitori che abbiano più di sessantacinque anni, il ricongiungimento sarà possibile solo nel caso che gli altri figli residenti nel paese di origine o di provenienza siano impossibilitati al loro mantenimento per gravi e documentati motivi di salute (in pratica vi è un ritorno alle modifiche introdotte dalla legge Bossi Fini al Testo Unico 286/98 in materia di ricongiungimento familiare).
- Per quanto riguarda le certificazioni attestanti la parentela, da produrre alle autorità consolari italiane con sede nel paese di origine nei casi di richiesta nulla osta ricongiungimento familiare, sarà possibile che le autorità italiane (nei casi dubbi) possano rilasciare direttamente le certificazioni sulla base degli esiti dell'esame del DNA (da effettuarsi a spese dei richiedenti).
- Reddito: non potrà essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'assegno per ogni familiare da ricongiungere.
In termini monetari significa che il richiedente nulla osta per ricongiungimento familiare dovrà possedere un reddito annuo minimo pari a 7.713 euro per ricongiungere una persona, 10.248 per due persone, 12.855 euro per tre ecc.
Per richiesta ricongiungimento familiare di due o più figli di età inferiore ai 14 anni oppure per due o più familiari la cui richiesta di ricongiungimento sia stata presentata da cittadini/e titolari di status di protezione sussidiaria è richiesto in ogni caso un reddito non inferiore al doppio dell'importo massimo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si terrà conto anche dei redditi degli altri familiari conviventi con colui o colei che richiede il nulla osta al ricongiungimento familiare.
- Il termine a partire dal quale il familiare che deve ricongiungersi potrà richiedere direttamente all'ambasciata italiana avente sede nel paese di origine il visto di ingresso in caso di ritardo dello sportello unico passa da 90 a 180 giorni.