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Direttiva del Ministero dell'Interno del 5/8/2006

Validità della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno.


La direttiva del Ministero dell'Interno, datata 5 agosto 2006, fissa delle regole per quanto concerne la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno: i/le cittadini/e stranieri/e in possesso di ricevuta godranno degli stessi diritti di coloro che possiedono il permesso di soggiorno in corso di validità.

I titolari di ricevuta di rinnovo potranno cambiare lavoro, stipulare un contratto di affitto, prendere la patente, tornare in patria (con le modalità indicate dalle circolari ministeriali che normavano il rientro in patria nei periodi di vacanze: i documenti occorrenti erano la ricevuta di rinnovo, la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, il passaporto valido. La limitazione di viaggio era quella relativa al divieto di transitare per i paesi di area Schengen, quindi è possibile viaggiare solo effettuando scalo diretto).

La direttiva "in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno", stabilisce quindi che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi qualora la domanda di rinnovo del titolo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

In pratica la direttiva garantisce al/alla cittadino/a straniero/a, che ha richiesto il rinnovo del proprio titolo di soggiorno, di continuare a permanere sul territorio italiano usufruendo dei diritti connessi a tale permanenza e godendo delle prestazioni giuridiche soggettive, senza interruzioni, esibendo la ricevuta di rinnovo che avrà quindi la medesima valenza del permesso in corso di validità.





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