Nel nostro paese i cittadini e le cittadine non comunitari/e non possono accedere al lavoro nel pubblico impiego (secondo le norme dettate dal dpcm 7/2/1994 a dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, le quali prevedono l'ingresso al pubblico impiego solo per i/le cittadini/e comunitari/e).
Per ciò che concerne i cittadini comunitari quindi le norme sopra citate prevedono l'accesso al pubblico impiego con l'eccezione di quegli impieghi che implichino l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale.
Le autorità italiane non estendono tale diritto anche ai familiari non comunitari di cittadini comunitari e a coloro che sono titolari di protezione internazionale.
In seguito ad un'interrogazione presentata dall'eurodeputata Debora Serracchiani mirata a capire se questo orientamento della legislazione italiana fosse conforme al diritto europeo ha risposto la Commissaria europea Cecilia Malmstrom, responsabile per gli Affari interni della Commissione europea.
La Commissione europea ha sottolineato che i cittadini stranieri titolari di status di rifugiato o protezione umanitaria hanno diritto ad accedere al mercato del lavoro privato e pubblico alle medesime condizioni previste per i cittadini dell'Unione Europea (art. 26 c. 1 della direttiva n. 2004/38/Ce, che l'Italia ha trasposto nel diritto interno con il decreto legislativo 251/2007); ha chiarito anche che, sempre ai sensi della medesima direttiva CE, anche i familiari non comunitari di cittadini comunitari che soggiornino regolarmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea abbiano diritto allo stesso trattamento che lo Stato riconosce ai propri cittadini, anche per ciò che riguarda l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, con la sola eccezione dei posti che comportino l'esercizio di pubblici poteri.
La Commissione europea chiederà chiarimenti al Governo italiano al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli alla corretta attuazione della direttiva 2004/38/CE.