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Corte di Cassazione: sentenza n. 601 dell'11 gennaio 2010
(presentazione del titolo di soggiorno nel caso si venga fermati dalle forze dell'ordine)


Il/la cittadino/a non comunitario/a che, pur essendo regolarmente soggiornante sul territorio, non ottemperi all'invito di mostrare il proprio titolo di soggiorno ad un rappresentante delle forze dell'ordine e non abbia con sé né il permesso di soggiorno richiesto in visione né altro documento di riconoscimento incorre nel reato di cui all'articolo 6 terzo comma del decreto legislativo 25.71998 n. 286, ovvero rischia una condanna penale.

Questo rischio sussiste anche se il cittadino o la cittadina forniscano le esatte generalità e nel caso si dichiari la presenza reale dei documenti di soggiorno o di identità (magari dimenticati a casa).

La sentenza della Corte è stata emanata in seguito ad un ricorso presentato dalla Procura di Bolzano contro la sentenza di assoluzione (motivata dalla non sussistenza del fatto) pronunciata dal Tribunale nei confronti di un cittadino marocchino che non aveva con sé né i documenti di riconoscimento né il permesso di soggiorno.
La decisione era stata appellata dalla Procura e i giudici della corte di Trento hanno respinto l'appello.
Di conseguenza la Procura ha ricorso alla Corte di Cassazione e ha vinto ottenendo l'annullamento con rinvio dell'assoluzione e quindi una riapertura del caso.

Il punto sostanziale è che la normativa tende a facilitare l'identificazione del cittadino immigrato senza "inutile dispendio di energia da parte delle forze dell'ordine".
È proprio per questa motivazione che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'accusa.
Ora gli atti torneranno al Tribunale di Trento che dovrà rivalutare il caso secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione e quindi presumibilmente il cittadino marocchino verrà condannato.





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