L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione, prevede che il contratto di soggiorno sia necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La circolare specifica però che il contratto di soggiorno non debba essere stipulato dai/dalle cittadini/e stranieri/e in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo politico).
Il contratto di soggiorno, in tali casi, dovrà quindi essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.