Le decisioni del Consiglio di Stato sono relative alle ipotesi ostative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per condanne penali per ciò che concerne i reati elencati negli artt. 4 c. 3 del decreto legislativo n. 286/98, così come modificato dalla legge n. 94/2009: la questione era se la condanna in primo grado o definitiva (a seconda della tipologia del reato), possa determinare automaticamente la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno senza alcun margine di discrezionalità lasciato alle questure competenti sul territorio, inerente la valutazione della personalità e della pericolosità sociale dell'interessato/a, delle sue condizioni personali e delle sue relazionali familiari o sociali.
Tale valutazione è obbligatoria in termini di legge nel caso di richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o nei casi di richiesta/rinnovo permesso di soggiorno del cittadino straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o ne ha beneficiato.
Con le decisioni sopra menzionate il Consiglio di Stato ha affermato l'importante principio che se di norma la condanna penale per uno dei reati previsti dagli articoli 4 e 3 del Testo Unico sull'Immigrazione 286/98 e successive modifiche, ha un effetto di preclusione automatica al fine del rinnovo del permesso di soggiorno, tale automatismo (relativo a pregresse vicende penali) debba ritenersi escluso nel caso sussistano due situazioni eccezionali, considerate quali "elementi sopravvenuti", suscettibili di valutazione e capaci di sanare l'ipotesi ostativa ai sensi dell'articolo 5 del T.U. 286/98.
Innanzitutto passibile di valutazione è la situazione in cui l'interessato/a abbia nel nostro paese dei vincoli familiari (anche nel caso essi siano nati al di fuori delle procedure di ricongiungimento familiare).
In tal caso il Consiglio di Stato si esprime nel modo seguente: "...la valutazione di pericolosità sociale – prevista ex art. 9 decreto legislativo 286/98 per il diniego di permesso ai soggiornanti di lungo periodo – appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di soggiorno, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata dal precedente art. 5 non può far rientrare fra i"nuovi elementi", valutabili ai fini del rilascio del titolo di cui trattasi, le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare (non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento)".
In analogia a quanto previsto nei casi di titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di coloro che abbiano beneficiato del ricongiungimento familiare, è medesima l'esigenza di procedere ad una valutazione complessiva della situazione individuale della pericolosità sociale, al di fuori di ogni automatismo normativo anche nei casi di rinnovo dei permessi di soggiorno quando la condanna penale è pregressa e al contempo "sussistano elementi di fatto tali da indurre ad una ragionevole prospettiva positiva di integrazione sociale del cittadino straniero nel tessuto sociale, per circostanze sopravvenute e vincoli familiari".
Circostanze sopravvenute potrebbero essere ad esempio la stabilizzazione di una vita regolare familiare e lavorativa, che sono intercorse dopo la condanna penale la quale, sebbene grave, risulti lontana nel tempo.