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Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende sanitarie


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Circolare Regione Piemonte 28 aprile 2011: Decreto Presidente del Consiglio dei MInistri 5 aprile 2011 recante "Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti da i paesi terzi nordafricani".


Al fine di dare urgente applicazione alle disposizioni inerenti il decreto in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni:

i cittadini stranieri destinatari delle norme dettate dal decreto saranno assistiti con le modalità previste per gli Stranieri Temporaneamente Presenti presso i centri ISI che svolgono, come da relative linee guida (DGR n. 20/9847 del 30/10/2008), funzioni di accoglienza, orientamento ed accompagnamento dei cittadini e delle cittadine immigrati/e servendosi dell'aiuto delle mediatrici e dei mediatori culturali.

I Centri ISI rilasceranno a tali cittadini un tesserino di validità pari alla durata del permesso esibito, riportante i dati anagrafici ed un codice identificativo alfanumerico di sedici caratteri analogo al codice STP nel quale i tre caratteri STP saranno sostituiti con PSU (permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), sigla che verrà riportata sul tesserino stesso e che non consentirà di ricondurre allo stesso le prestazioni erogate.
Tale tesserino dovrà essere esibito ad ogni richiesta di prestazione.
Ai fini della trasmissione dei flussi informativi verso la Regione dovrà essere utilizzato il codice PSU.

Le prestazioni saranno erogate senza alcun aggravio economico a carico degli interessati (inserendo nell'apposita casella il codice E92).

Per regolamentare i rapporti contabili in materia si richiede alle SS.LL. di tenere una contabilità separata, relativa a tutte le prestazioni erogate e dalla quale risulti l'identità del migrante:: il codice consentirà di ricondurre le prestazioni usufruite ed i relativi costi agli immigrati che si trovino nelle condizioni considerate nel DCPM pubblicato l'8 agosto 2011 GU n. 81.

Il passaggio ai centri ISI permette al personale sanitario dei medesimi di attuare anche tutte le misure di diagnosi e profilassi di eventuali malattie infettive così come previsto dalla circolare 5/2000 la quale riprende l'articolo 5 – commi 3, 4, 5 e 6 del testo Unico e l'articolo 43 – commi 2, 3,4,5, 8 del Regolamento di attuazione relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti su territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

Il suddetto comma 3 dell'articolo 35 del Testo Unico in particolare prevede che ai cittadini stranieri sopraindicati siano assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

Si precisa che in presenza di eventuali migranti con status di rifugiato o con domanda di riconoscimento in corso, si applicano le disposizioni vigenti previste dal D.lgs 286/1998 in particolare l'art. 34 comma 1 lettera b) e la successiva circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.





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