Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha in precedenza diramato la circolare 7170 del 18 novembre 2009, tramite la quale sono state impartite disposizioni agli Sportelli Unici per l'Immigrazione inerenti la nuova formulazione dell'art. 29 comma 3, lettera a) del T.U. sull'Immigrazione in materia di ricongiungimento familiare, introdotta dall'art. 1, comma 19 della legge n. 94/2009 che ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali per l'edilizia residenziale pubblica ai fini della richiesta del certificato di idoneità alloggiativa.
Era stato specificato che, allo scopo di individuare i parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, i Comuni nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità alloggiativa possono far riferimento alla normativa contenuta dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, il quale stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali delle abitazioni e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero degli abitanti previsto.
Tale riferimento risulterebbe in tal modo in linea con la direttiva dell'Unione Europea, recepita con legge dello Stato, con la quale si dispone che, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la verifica del requisito di alloggio debba corrispondere alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.