La circolare del 12 settembre 2011 è una circolare esplicativa e di chiarimento in merito a quali siano i beneficiari della previsione inserita all'art. 2 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2011.
I chiarimenti sono adducibili ad alcuni quesiti posti dalle Questure al Ministero dell'Interno per chiarire se a beneficiare della norma siano solo i cittadini stranieri non comunitari che siano entrati in Italia nei due anni antecedenti la presentazione dell'istanza presentata durante l'ultimo decreto flussi stagionale e se vi debba essere continuità con l'ultimo datore di lavoro.
In merito al primo punto, ovvero quello inerente ai due anni consecutivi, il Ministero dell'Interno, sentita la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ritiene che sia necessario prendere come riferimento della data di decorrenza dei due anni di validità del lavoro stagionale il lasso di tempo decorrente dall'11 gennaio 2008 (data nella quale è entrato in vigore il Servizio Informatico CO, di rilevazioni obbligatorie di assunzione – UNILAV, disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007).
Per quanto riguarda il secondo quesito, si dispone che il datore di lavoro che presenti per la prima volta la domanda di nulla osta per lavoro pluriennale a favore del cittadino non comunitario che abbia ottenuto per due anni consecutivi il nulla osta al lavoro stagionale, possa essere persona diversa dai datori di lavoro dei due anni precedenti.