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Circolare del Ministero dell'Interno del 29 ottobre 2009, n. 6466

Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di sostegno alle famiglie ex L.102/09


Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate da alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione alla Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ministero dell'Interno, relative alla possibilità per il datore di lavoro, che abbia presentato la dichiarazione di emersione prevista dalla normativa ex L. 102/09, di rinunciare successivamente all'istanza stessa, si precisa quanto segue.

Si ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del/della lavoratore/lavoratrice non comunitario/a occupato/a alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfettario di cinquecento euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al/alla lavoratore/lavoratrice non comunitario/a e adempiendo all'obbligo di assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'I.N.P.S.

Solo dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico.

Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l'archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall'art. 1 ter comma 8-9 della legge 102/09.

Solo nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare della persona defunta, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro benché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al/alla lavoratore/lavoratrice non comunitario/a di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile.





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