La novità sancita dalla circolare è finalizzata ad anticipare alcune delle nuove disposizioni sui visti di ingresso che sono attualmente in corso di perfezionamento e che confluiranno nel nuovo provvedimento che disciplinerà la materia dei visti e che sostituirà il decreto visti vigente (risalente al 12 luglio 2000).
La nuova norma prevede l'esenzione dell'obbligo del visto di studio (per periodi di tempo che non superino i novanta giorni) estesa a tutti i cittadini provenienti dai paesi non comunitari che sono attualmente affrancati dall'obbligo della richiesta di visto per periodi brevi (non superiori a tre mesi).
La norma è in vigore dal primo settembre 2010.
In attuazione della legge 68/2007 e del successivo decreto attuativo l'unico obbligo previsto sarà quello della dichiarazione di presenza.
Tale obbligo è assolto mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, del timbro uniforme Shengen sul documento di viaggio.
Il cittadino presenterà, entro otto giorni dall'ingresso, la dichiarazione di presenza su apposito modulo al questore della provincia in cui sarà residente.
L'adempimento dell'obbligo sarà attestato mediante il rilascio della copia della dichiarazione di presenza, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di sicurezza.
Nei casi di inosservanza si applicherà l'articolo 13 del Testo Unico sull'Immigrazione 286/98 che prevede l'espulsione amministrativa del cittadino straniero dal territorio nazionale disposta dal prefetto.
Per i minori la dichiarazione di presenza dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale/tutoria o da chi ha il minore in affidamento.