In questa circolare il Ministero rammenta che, nel caso il matrimonio sia stato contratto tra un/una cittadino/a straniero/a non comunitario/a ed un/una cittadino/a italiano/a, gli interessati dovranno esibire, come atto di prova dell'avvenuto matrimonio, un estratto dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano.
Nel caso invece il matrimonio sia stato contratto tra un/una cittadino/a straniero/a non comunitario/a ed un/una cittadino/a comunitario/a la prova della celebrazione verrà fornita tramite idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza.
Qualora, infine, uno dei due coniugi sia residente in Italia e abbia di propria iniziativa provveduto a far trascrivere nello stesso comune di residenza l'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000, i coniugi potranno produrre in alternativa la copia integrale del suddetto atto trascritto (chiaramente formato estero).
Questi provvedimenti prendono atto dell'articolo 139 del codice civile ove è precisato che nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri di stato civile.