Circolare Ministero Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010 su misure di contrasto a lavoro irregolare in caso di lavoro stagionale.
I due Ministeri hanno diffuso congiuntamente una circolare concernente modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro non regolare.
La nota dispone:
- Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore straniero allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare entro 48 ore dalla data risultante dal timbro apposto sul medesimo contratto la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione;
- Gli uffici valuteranno con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati;
- Al momento della presentazione allo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale (con motivate giustificazioni), potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- La richiesta di revoca del nulla osta già concesso può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Infine, i due Ministeri informano che è in corso di elaborazione la procedura che darà in modo di rilasciare un permesso pluriennale per lavoro stagionale, così come previsto dall'articolo 5 – comma 3 del T.U. 286/98 e dall'art. 38 bis del D.P.R. 394/99.