In seguito all'emanazione delle Circolari del 6 agosto e del 3 settembre 2009 al fine di fornire chiarimenti sui criteri di applicazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza", si chiarisce quanto segue in merito alle modifiche in essa contenute che concernono l'acquisizione della cittadinanza italiana.
L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, modificato dall'articolo 11 della citata legge n. 94, dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino/a italiano/a, possa acquisire la cittadinanza italiana nei casi seguenti:
I termini su indicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
In entrambi i casi si richiede che, al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, non siano avvenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio o che non sussista la separazione personale dei coniugi.
A tal fine il Ministero dell'Interno, con l'atto di convocazione per la notifica del decreto di cittadinanza, chiederà ai/alle cittadini/e interessati/e di produrre la seguente documentazione aggiornata alla data del provvedimento stesso: