Nel corso di un incontro che si è tenuto a Bruxelles il 22 giugno 2009, tra i "Punti di Contatto" nazionali per la Direttiva 109/2003/CE, concernente i/le cittadini/e stranieri/e lungo residenti, è emerso che molti stati dell'Unione Europea non riconoscono quale permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo i permessi di soggiorno elettronici che non riportino la prescritta indicazione "soggiornanti di lungo periodo CE".
È stato poi fatto rilevare che nessun valore può essere riconosciuto all'attestazione volta a certificare lo "status" di cittadine e cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo di cui alla Circolare n. 400/C/2008/355/P/10.2.2. del 24/01/2008, atteso che tale atto ha valenza limitatamente al territorio nazionale.
Al contempo lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 109/2003/CE, non è riconosciuto fuori dall'Italia, ai/alle cittadini/e stranieri/e in possesso di una carta di soggiorno stampata su supporto cartaceo.
Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni emerse nel corso della suddetta riunione, informando l'utenza straniera in possesso dei predetti titoli di soggiorno che nell'eventualità debba recarsi in un altro Stato membro dell'Unione Europea per motivi di lavoro o studio, debba munirsi di un titolo di soggiorno elettronico recante la dicitura: soggiornante di lungo periodo CE.