Con questa circolare il Ministero dell'Interno chiarisce numerosi dubbi sorti nell'ambito delle strutture sanitarie: "Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Questa disposizione non è stata né abrogata né modificata dalla legge 15 luglio 2009 n. 94: conserva quindi piena vigenza.
Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chieda accesso alle prestazioni sanitarie salvo il caso, espressamente previsto dal comma cinque dell'art. 35 citato, in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L'obbligo di referto com'è noto, è disciplinato in base all'art. 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio.
Tale obbligo non sussiste per il reato di ingresso e di soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall'articolo 1, comma 16 della citata legge 94/2009, attesa la natura di contravvenzione e non di delitto.
Inoltre il comma due dello stesso articolo 365 espressamente esclude l'obbligo di referto nel caso in cui lo stesso potrebbe esporre l'assistito a procedimento penale.
Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 22, lettera g) della legge 94, relative all'esibizione dei documenti inerenti il soggiorno per l'accesso alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, che non è richiesta l'esibizione di tali documenti per le prestazioni sanitarie a cittadini di cui al citato articolo 35 del Testo Unico".
La circolare quindi chiarisce che il divieto di segnalazione all'autorità per i cittadini e le cittadine stranieri/e irregolarmente soggiornanti che chiedono assistenza presso le strutture sanitarie non è stato mai abrogato.