I cittadini e le cittadine invalidi/e hanno diritto a ricevere dall'Italia una pensione di invalidità anche se non sono muniti di carta di soggiorno poiché non raggiungono i requisiti di reddito previsti dalla legge.
È la Consulta a sancirlo con sentenza n. 11 depositata in data 23 gennaio 2009, decretando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dalla Legge Finanziaria 2001 e nel Testo Unico sull'immigrazione, ove si esclude che la pensione di invalidità non possa essere attribuita ai cittadini stranieri non comunitari perché non risultino in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
A sollevare la questione era stato il tribunale di Prato, nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria, avviata dal tutore di un cittadino albanese interdetto, regolarmente soggiornante in Italia dal 2000 ma non munito di carta di soggiorno, in stato vegetativo a seguito di incidente stradale avvenuto nel 2003, riconosciuto totalmente invalido e con bisogno di assistenza continua.
Secondo il tribunale di Prato, la normativa impugnata creava una discrepanza di trattamento tra i cittadini stranieri quelli italiani riguardo le prestazioni assistenziali.
Già nel luglio del 2008 la Corte Costituzionale aveva bocciato la norma che escludeva per casi del genere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
I principali motivi che erano alla base della pronuncia sull'indennità di accompagnamento, e cioè "la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo qui censurato e la disparità di trattamento che esso determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia, sussistono a maggior ragione anche a riguardo alla pensione di inabilità".
Mentre, infatti, "l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge.
La subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione e al possesso, da parte del cittadino straniero, di un permesso di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancora più evidente l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio".