Nel 2006 la Corte di Appello di Trento aveva confermato la decisione del Tribunale di Trento che aveva accolto il ricorso di un cittadino straniero al quale era stata negata la possibilità di richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare in quanto titolare di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
Secondo l'Amministrazione la domanda non poteva essere accolta perché il Testo Unico sull'immigrazione all'art. 28 parla di diritto all'unità familiare solo per i cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi o familiari ecc.).
Il Ministero dell'Interno ha impugnato il ricorso in Cassazione la quale, con sentenza del 3 aprile, ha rigettato il ricorso.
Secondo i giudici della Cassazione infatti i cittadini in possesso di un permesso di attesa cittadinanza italiana, che viene rilasciato per tutta la procedura di riconoscimento, appare più stabile di tutti gli altri permessi rinnovabili, in quanto il permesso riconoscimento cittadinanza italiana viene erogato a colui/colei che aspetta il percorso burocratico di un diritto acquisito (avendo già presentato documentazione completa agli uffici anagrafici).
La sentenza potrebbe sottendere anche il diritto al lavoro perché, per richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare occorre dimostrare un determinato reddito, quindi vi sarebbe un'incoerenza di fondo perché non si potrebbe garantire il mantenimento dei familiari senza la contestuale possibilità di svolgere un'attività di lavoro autonomo o dipendente.