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Permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell'Interno: non oltre sei mesi.


Con una circolare datata 6 maggio 2009, il Ministero dell'Interno ha richiamato all'ordine tutte le Questure (poche) che rilasciavano permessi di durata superiore ai sei mesi per attesa occupazione.
Sia la Questura di Verona che quella di Treviso avevano prolungato il permesso per attesa occupazione ad un anno.

A Verona vi era stato un confronto tra i rappresentanti di "Cittadinanza globale" e la Questura locale: grazie a ciò, esaminando la grave crisi economica che sta attraversando il paese e la difficoltà a trovare lavoro in un tempo breve, la Questura di Verona aveva prolungato il permesso di soggiorno per attesa occupazione ad un anno di durata.

La normativa però prevede un limite minimo di sei mesi ma non stabilisce un tetto massimo della durata del permesso per attesa occupazione.
L'art. 22 del Testo Unico infatti prevede che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno ai lavoratori ed alle lavoratrici non comunitari/e regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ed ai familiari a carico. Per il lavoratore subordinato che perda il posto di lavoro è previsto un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi".
Solo il regolamento di attuazione usa la parola "fino a sei mesi dalla data del rilascio".

Su questo argomento è quindi intervenuto il Ministero dell'Interno, invitando le Questure del territorio italiano ad adottare un comportamento omogeneo e quindi a concedere sei mesi per attesa occupazione tranne in casi eccezionali.





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