Assegno sociale solo per i cittadini e le cittadine stranieri/e residenti in Italia da 10 anni.
Dal primo gennaio 2009 la manovra finanziaria estiva (art. 20 comma 10) stabilisce che l'assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto solo a patto che essi abbiano soggiornato regolarmente, in via continuativa, per almeno 10 anni sul territorio nazionale (questa variante ovviamente riguarderà soprattutto i cittadini stranieri).
L'assegno sociale, non reversibile ai superstiti, è previsto per i cittadini italiani a queste condizioni:
- residenza effettiva in Italia (il trasferimento della residenza in altro paese comporta la perdita dell'assegno);
- compimento del 65° anno di età sia per gli uomini sia per le donne;
- mancanza di redditi personali o del coniuge o possesso di reddito inferiore ai limiti fissati dalla legge;
- sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della concessione dell'assegno sociale: i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia, i cittadini dei paesi appartenenti all'Unione Europea che abbiano svolto in Italia attività lavorativa dipendente o autonoma e che risiedano in Italia. Per effetto del Testo Unico sull'immigrazione 286/98, che prevede l'applicazione delle norme stabilite a favore dei cittadini non U.E. ai cittadini U.E. se per questi ultimi siano più favorevoli rispetto alla normativa stabilita nei loro confronti, i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono ricevere l'assegno sociale anche se non hanno lavorato nel nostro paese;
- il coniuge ed i figli a carico di cittadini comunitari che abbiano svolto attività lavorativa dipendente o autonoma residenti in Italia. La medesima agevolazione di cui al punto 4 (Testo Unico sull'immigrazione con norma più favorevole rispetto a quella vigente per i cittadini comunitari), la norma è derogata e quindi anche coloro che non hanno svolto attività lavorativa nel nostro paese percepiscono l'assegno;
- i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena;
- i rifugiati politici che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status da parte dell'apposita Commissione preposta;
- i cittadini svedesi residenti in Italia da almeno cinque anni precedenti la domanda della pensione;
- i cittadini non comunitari in possesso di carta di soggiorno in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in quanto equiparati ai cittadini italiani (articolo 30 legge 40/98, come modificato a partire dal primo gennaio 2001 dall'articolo 80, comma 19, della legge 388/2000). Dal primo gennaio 2009 verrà aggiunto il requisito dei dieci anni di regolare soggiorno in via continuativa sul territorio italiano.
Il reddito considerato per la concessione dell'assegno sociale è formato dall'ammontare dei redditi personali e coniugali, conseguibili nell'anno solare di decorrenza dell'assegno sociale.