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Nuovo orientamento della Corte di Cassazione in materia dei rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minore (art. 31 Testo Unico 286/98).


La Corte di Cassazione muta un precedente orientamento restrittivo in materia di rilascio di permesso di soggiorno per assistenza al minore straniero previsto dall'articolo 31 del Testo Unico in materia di immigrazione 286/98 a favore del familiare del minore che si trovi sul territorio italiano per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore medesimo.

Nella sentenza della Prima Sezione Civile m. 823/10, depositata in data 19 gennaio 2010, la Corte di Cassazione afferma che per l'autorizzazione di tale permesso di soggiorno (autorizzazione disposta dal Tribunale dei Minorenni) non occorre che sussistano condizioni strettamente correlate alla salute del minore tali da giustificare la presenza di un genitore o entrambi, ma bensì che la valutazione della sussistenza del requisito di gravi motivi collegati allo sviluppo psico-fisico del minore debba tenere conto del fatto che per un minore, specie se in tenerissima età, l'allontanamento del genitore con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui o il non poterlo vedere costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psico-fisico armonico e compiuto.

Di conseguenza, una corretta interpretazione implica una visione non restrittiva ma consapevole del fatto che lo sviluppo psico-fisico del minore sia un dato meramente fisiologico che vada interpretato seguendo una visione anche prognostica, ma che si debba prendere in considerazione anche solo il danno potenziale insito nell'allontanamento del genitore, tenendo conto delle condizioni di salute del minore a prescindere dalle condizioni di eccezionalità delle medesime, così come dell'età dello stesso.

Inoltre, la Suprema Corte ricorda che l'interpretazione della norma vada individuata "nella incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e al mantenimento di rapporti continuativi con entrambi i genitori", valori protetti anche dalla Carta Costituzionale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, recentemente entrata in vigore.





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