Il Testo Unico sull'Immigrazione (286/98) stabilisce l'equiparazione dei cittadini stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno con validità superiore ad un anno (e dei minori iscritti sul loro titolo di soggiorno) con i cittadini italiani per ciò che concerne la fruizione delle prestazioni economiche (invalidità civile, provvidenze concesse ai sordomuti ed ai ciechi invalidi e alle persone indigenti).
L'articolo 19 del Testo Unico è stato successivamente modificato dal comma 19 dell'art. 80 della legge 388/2000 , ove si prevedeva che, ai fini delle prestazioni economiche concernenti minorazioni civili ed altro, bisognava possedere la carta di soggiorno ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Su questa modifica è stato sollevato un dubbio di legittimità dal Tribunale di Brescia, sulla base di un ricorso in materia di assistenza obbligatoria promossa da una cittadina albanese nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle Finanze.
La ricorrente, presente sul territorio nazionale da più di sei anni, coniugata e con due figlie minori, a seguito di un grave incidente stradale versa in stato di coma vegetativo.
Di conseguenza ha presentato domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento la quale è stata respinta in sede amministrativa per la mancanza della titolarità della carta di soggiorno (pur avendole riconosciuto tutti i requisiti in materia sanitaria).
La Corte Costituzionale ha rigettato le motivazioni dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato e, richiamandosi alla Costituzione e alla normativa comunitaria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che escludano l'indennità di accompagnamento per stranieri non comunitari solo perché non in possesso dei requisiti di reddito previsti per il rilascio della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
Continua ad essere necessario il requisito del soggiorno ma incostituzionale la mancanza di reddito (uno dei requisiti richiesti per ottenere la carta di soggiorno) come motivazione indirettamente adducibile al rifiuto dell'indennità di accompagnamento nei confronti di un/una cittadino/a non comunitario/a, ove siano presenti ovviamente i requisiti sanitari per l'ottenimento.