In seguito all'emanazione della circolare n. 00000594 del 14 febbraio 2007, con la quale sono state impartite nuove direttive relative alle procedure inerenti il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare (in applicazione del decreto legislativo 8.01.2007 n. 5) ed in attesa della realizzazione (sempre in riferimento alle istanze di nulla osta) del sistema on line, che prevede l'acquisizione informatica delle domande di ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, è stato ritenuta opportuna da parte del Ministero dell'Interno l'introduzione di correttivi al fine di accelerare la definizione delle istanze di nulla osta al ricongiungimento familiare.
In particolare, per le domande pervenute e ancora non inserite nel sistema informatico, sarà opportuno procedere preventivamente alla verifica della completezza dei documenti inviati e, in seguito, procedere alla convocazione del/della cittadino/a straniero/a per eventuale integrazione di documenti. In pratica attualmente le domande di nulla osta si spediscono con kit postale allo Sportello Unico competente già corredate di documentazione (certificato di idoneità abitativa e reddito). Una volta convocato il cittadino non comunitario richiedente il ricongiungimento, lo Sportello Unico (nel caso non ci fosse bisogno di integrazione) consegnerà allo stesso la copia dei documenti con il timbro dello Sportello.
Se al momento della convocazione l'utente non dovesse presentarsi o non dovesse ottemperare all'obbligo di integrazione documenti, la domanda non sarà ritenuta idonea e si procederà al rigetto della stessa.
Sono stati avviati contatti con l'ANCI al fine di arrivare all'adozione di un protocollo di intesa al fine di coinvolgere i Comuni nel disbrigo delle pratiche inerenti il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, ovvero la competenza della preventiva verifica dei documenti inerenti il reddito e l'idoneità abitativa.