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Colf e badanti: quando scatta l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi


Ogni lavoratore domestico percepisce una retribuzione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (che devono essere versati con cadenza trimestrale all'I.N.P.S) ma al lordo dell'IRPEF.
La normativa fiscale prevede che per tali lavoratori e lavoratrici non sussista l'obbligo della dichiarazione dei redditi solo nel caso non si superi una certa soglia di reddito stabilita.

Ad un lavoratore domestico che lavori tutto l'anno (365 giorni) spetta per legge uno "sconto" fisso pari all'imposta dovuta fino ad un reddito imponibile di ottomila euro.
In questo caso non è dovuto alcunché allo Stato e quindi non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.
Esistono però altre forme di sconti quali figli a carico, spese mediche ecc., quindi conviene verificare sempre se si ha l'obbligo o meno di pagare, proprio perché il calcolo è difficile.
È opportuno rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale nel periodo che intercorre tra maggio e giugno muniti della seguente documentazione (per verificare se si abbia o meno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le tasse):

  1. Modello CUD (certificazione rilasciata dal datore di lavoro entro marzo 2010 attestante il reddito percepito nell'anno 2009). Si ricorda che il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico prevede l'obbligo del datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, a rilasciare una certificazione dalla quale risulti il totale delle somme erogate nel corso dell'anno.

  2. Codice fiscale del/della lavoratore/lavoratrice e dell'eventuale coniuge e/o figli a carico. Per i lavoratori e le lavoratrici non comunitari/e occorre presentare lo stato di famiglia nel caso i figli siano residenti in Italia oppure una equivalente documentazione rilasciata dal paese di origine tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dall'autorità consolare italiana con sede nel paese di provenienza.

  3. Eventuali spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno precedente.

Ciò esposto riguarda anche le colf/badanti regolarizzate ai sensi della legge 109/2009 e che sono ancora in attesa della definizione del procedimento.





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