La frequenza regolare agli studi dei/delle figli/e minori di un/una cittadino/a straniero/a non è sufficiente ad integrare il presupposto di mero disagio del minore necessario per autorizzare il genitore straniero non in possesso di permesso di soggiorno regolare alla sua permanenza sul territorio italiano.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che al fine dell'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza del familiare straniero di minore soggiornante in Italia ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione 286/98, le condizioni di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore previste dalla norma siano da escludersi qualora se ne invochi la sussistenza in relazione alle ordinarie necessità di accompagnare il minore nel percorso educativo e scolastico intrapreso nel nostro paese.
Non si tratta infatti di esigenze caratterizzate dalla temporaneità, requisito richiesto ai fini della permanenza in Italia del genitore ai sensi del su menzionato art. 31, comma 3, del T.U. 286/98.