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Articolo 27 D.Lgs 286/98. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica. Richiesta chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma. Circolare Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 7 luglio 2010


Si precisa che sono esclusi dall'applicazione della normativa art. 27-ter del D.l.gs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 17, in quanto rientranti nei destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i richiedenti visto di ingresso per il conseguimento dei seguenti titoli, indipendentemente dall'eventuale attività di ricerca svolta:

Rientrano tra le categorie di soggetti cui si applica la normativa dell'articolo 27 ter sopra citato, e come tali destinatari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica, i soggetti (in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato) che, in virtù di una convenzione di accoglienza, stipulata con una Università o Ente di ricerca registrati,siano chiamati a svolgere attività di ricerca nelle forme di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di borsa di addestramento alla ricerca (in tali categorie rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato).





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